Il contratto di rete rappresenta uno strumento giuridico-economico di cooperazione e aggregazione fra imprese, comportando una riduzione di costi ed una maggiore flessibilità contrattuale. Le imprese hanno la possibilità di raggiungere obiettivi di sviluppo superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente sul mercato.
Qual è il suo scopo?
Attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, due o più imprese si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare allo scopo di raggiungere comuni e accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato. Oggetto del contratto è ciò che le imprese si impegnano a fare per realizzare gli obiettivi, potendo scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica oppure esercitare in comune un’attività.
La Rete di imprese costituisce un fenomeno “trasversale” rispetto alle altre forme aggregative: essa si configura ogni qualvolta alcune imprese – formalmente indipendenti – attuano, ad esempio, relazioni di co-produzione o di co-prestazione di servizi attraverso accordi incentrati su meccanismi di comunicazione e di coordinamento. Attraverso questo tipo di contratto, le imprese partecipanti possono conferire prodotti, servizi e competenze per la definizione di un processo innovativo o per la produzione di un nuovo bene/servizio che le imprese singolarmente non sarebbero in grado di fare, ponendosi in un rapporto di complementarità.
Elementi obbligatori del contratto di rete
Il contratto tra due o più imprese deve contenere alcuni elementi obbligatori, tra cui:
- l’indicazione degli obiettivi strategici;
- la definizione di un programma di rete, che deve contenere l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e delle modalità di realizzazione dello scopo comune;
- le modalità concordate per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi;
- la durata del contratto, che deve essere commisurata al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi indicati nel programma di rete.
Fondo comune e organo comune
Il contratto di rete può prevedere la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Tipologie di contratto di rete
Esistono due tipologie di rete di imprese:
- la Rete-Contratto, che non ha soggettività giuridica e può dotarsi di un fondo comune su base volontaria;
- la Rete-Soggetto, che ha soggettività giuridica ed è obbligatoriamente dotata di fondo comune e di partita IVA.
Utilizzo come strumento di aggregazione aziendale
L’utilizzo del contratto di rete come strumento di aggregazione tra imprese rappresenta una scelta opportuna e strategicamente vincente per il mercato italiano, composto da un tessuto imprenditoriale caratterizzato da numerose realtà frammentate e di piccola e media dimensione, con eccellenti livelli di qualità, professionalità ed esperienza. Le imprese appartenenti a settori come quello chimico, manifatturiero, energie rinnovabili, istruzione e moda, per citarne alcuni, presentano ampi margini di sviluppo sul piano delle aggregazioni in contratti di rete, che permetterebbero loro di consolidare ed espandere la propria presenza sul mercato.