Contratto a tempo determinato: le novità introdotte dal D.L. n. 131/2024 (c.d. “Decreto salva infrazioni”)

Lo scorso 17 settembre 2024 è entrato in vigore il D.L. n. 131/2024 (c.d. “Decreto salva infrazioni”) il quale, tra l’altro, ha introdotto alcune novità in materia di contratto a tempo determinato.

In particolare, il Decreto salva infrazioni è intervenuto sulla formulazione dell’art. 28 del D.lgs. n. 81/2015 sulla scorta della richiesta dell’Unione Europea di allineare la normativa italiana in materia alla Direttiva 1999770/CE.contratto a tempo determinato

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Risarcimento superiore a 12 mensilità in caso di illegittimità del contratto a tempo determinato

L’art 28, co. 2 del D.lgs. n. 81/2015, nella sua formulazione originaria, prevedeva che nel caso di accertamento dell’illegittimità del contratto a tempo determinato:

  1. fosse disposta la conversione in contratto a tempo indeterminato;
  2. fosse previsto un risarcimento a favore del lavoratore compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità.

La funzione del risarcimento, in particolare, era quella di ristorare il dipendente per il pregiudizio – retributivo e contributivo – patito nel periodo compreso tra la scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto a tempo determinato e la pronuncia con la quale veniva disposta la conversione a tempo indeterminato del rapporto medesimo.

Ciò precisato, l’art. 11, co. 1, lett. a) del Decreto salva infrazioni ha aggiunto, dopo il primo periodo dell’art. 28. co. 2 del D.lgs. n. 81/2015, il seguente inciso “Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”.

Pertanto, secondo l’attuale formulazione dell’art. 28, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di dichiarazione di illegittimità del contratto a tempo determinato:

  1. resta ferma la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;
  2. viene introdotta la possibilità per il giudice di riconoscere un risarcimento a favore del lavoratore superiore a 12 mensilità nel caso in cui quest’ultimo dimostri di aver subito un “maggior danno”.

Abrogazione del co. 3 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015

In aggiunta a quanto sopra, l’art. 11, co. 1, lett b) del Decreto salva infrazioni, ha anche abrogato il co. 3 dell’art. 28 del D.lgs. n. 81/2015.

Tale norma, nella sua formulazione originaria, stabiliva che l’importo massimo dell’indennizzo in caso di illegittimità del contratto a tempo determinato – come detto, pari a 12 mensilità – fosse dimezzata “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.

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