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Contratti a tempo determinato: le novità previste dal “Decreto Lavoro”

by Francesca Cutrì | May 30, 2023 | Blog

Lo scorso 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 48/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Tale provvedimento, tra l’altro, prevede l’entrata in vigore – a far data dal 5 maggio 2023 – di importanti novità anche in tema di contratti a tempo determinato, introducendo la previsione di nuove causali che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale, che di fatto sostituiscono quelle in precedenza indicate alle previgenti lettere a) e b) dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.

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Le nuove causaliContratti a tempo determinato

Fino al 4 maggio 2023, infatti, secondo quanto previsto dalla precedente formulazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 – ferma restando la possibilità di stipulare contratti “acausali”, ovvero privi di ogni motivazione o ragione che giustifichi il ricorso a tale tipologia di contratto, della durata massima di 12 mesi – il contratto a termine poteva avere una durata superiore a 12 mesi, ma in ogni caso non eccedente i 24 mesi, a condizione che fosse sussistente una delle seguenti causali:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Secondo la nuova formulazione della norma prevista dall’art. 24 del D.L. n. 48/2023, rubricato “Disciplina del contratto di lavoro a termine”, invece – sempre ferma restando la possibilità di stipulare contratti “acausali”, ovvero privi di ogni motivazione o ragione che giustifichi il ricorso a tale tipologia di contratto,  della durata massima di 12 mesi – il contratto di lavoro a tempo determinato può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • nei casi previsti dalla contrattazione collettiva;
  • in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • per ragioni sostitutive di altri lavoratori.

Dalla formulazione della norma si evince, pertanto, che le causali sono definite in via principale dalla contrattazione collettiva.

Solo in assenza di previsioni in materia nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, ed in ogni caso fino al 30 aprile 2024, spetterà alle parti l’individuazione delle specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva tali da giustificare il ricorso all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Rimane, invece, in ogni caso sempre possibile la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per sostituzione di altri lavoratori.

Le causali indicate nell’art. 19 del D.lgs. n. 81/2015, così come modificato dall’art. 24 del D.L. n. 48/2023, inoltre, sono sempre richieste in caso di rinnovo del contratto a termine tra le parti, indipendentemente dalla durata dello stesso, oltre che in tutti i casi di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato qualora con la proroga medesima il rapporto di lavoro dovesse avere una durata superiore ai 12 mesi.

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