Lo schema di Decreto Irpef-Ires prevede importanti novità in tema di scambio di partecipazioni (art. 177 del TUIR) volte a migliorare e razionalizzare la disciplina fiscale del conferimento di partecipazioni tanto di controllo (comma 2) quanto di minoranza qualificata (comma 2-bis).
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Conferimento di partecipazioni: la situazione attuale
L’operazione di scambio di partecipazioni tramite conferimento configura un’operazione realizzativa assimilata alla cessione a titolo oneroso.
Ciò comporta l’applicazione dell’art. 9 del TUIR (c.d. “regime ordinario” del valore normale) con emersione di una possibile plusvalenza (o minusvalenza) data dalla differenza tra:
- Valore normale delle azioni o quote conferite, e
- Costo fiscale delle azioni o quote conferite.
In caso di valore positivo (ossia di valore normale superiore al valore fiscale) si genera una plusvalenza; in caso contrario una minusvalenza.
L’attuale disciplina prevede, al soddisfacimento di specifici requisiti, l’applicabilità di alcuni regimi agevolativi di deroga per la determinazione del reddito (eventuale) del soggetto conferente. Per quanto di interesse, il regime derogatorio di realizzo controllato trova applicazione nei seguenti casi:
- 177, co. 2, TUIR: in caso di scambio di partecipazioni che consentano di acquisire il controllo o integrare il controllo in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario;
- 177, co. 2-bis, TUIR: in caso di scambio di partecipazioni di minoranza qualificata realizzato mediante conferimento e a condizione che la conferitaria sia unipersonale, ossia interamente posseduta dal [introdotto dal Decreto Crescita, DL 35 del 2019].
Realizzo controllato e neutralità indotta: effetti
Qualora trovi applicazione il regime del realizzo controllato, il corrispettivo è determinato sulla base del valore delle voci del patrimonio netto della conferitaria formatesi ad esito dell’operazione di conferimento (generalmente il valore coinciderà con quello di iscrizione della partecipazione conferita nel bilancio della conferitaria). Pertanto:
- la plusvalenza sarà pari alla differenza tra:
- Valore di iscrizione della partecipazione conferita in capo alla conferitaria (ossia aumento di Patrimonio Netto a servizio del conferimento), e
- Valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente;
- la minusvalenza sarà determinata a norma dell’art. 9 del TUIR.
La norma attuale delinea un criterio di valutazione della partecipazione conferita direttamente collegato al comportamento contabile adottato dalla conferitaria (e quindi, controllabile).
Questo regime derogatorio è per l’appunto definito come regime a realizzo controllato in quanto per mezzo dell’aumento di Patrimonio Netto la conferitaria può controllare (o meglio, prestabilire) l’emersione di una plusvalenza/minusvalenza e il relativo effetto fiscale.
Se l’aumento di Patrimonio Netto è pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, l’operazione si perfezionerebbe in un contesto definito di neutralità indotta.
Il conferimento integrativo di maggioranza (comma 2)
Attualmente, rientrano nel campo applicativo dell’art. 177, co. 2, TUIR, i conferimenti di partecipazioni ad esito dei quali il soggetto conferitario:
- acquista una partecipazione di controllo (disponendo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria), o
- incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo nella società scambiata.
Sono pertanto attualmente esclusi dal regime agevolativo in commento i conferimenti di partecipazioni che incrementano il controllo (semplicemente in termini di diritti di voto) nella società scambiata senza essere frutto di un incremento in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario.
Il conferimento di minoranze qualificate (comma 2-bis)
A partire da fine giugno 2019, l’art. 177 del TUIR è stato integrato del comma 2-bis in materia di conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata.
Nello specifico, affinché il conferimento di una partecipazione di minoranza possa godere del regime agevolativo del realizzo controllato, occorre che siano congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni:
- le partecipazioni conferite siano di minoranza qualificata (ossia conferiscano il 20% dei diritti di voto in assemblea o il 25% del capitale sociale/patrimonio, ridotte, rispettivamente, al 2% e al 5% in caso di società quotate);
- le partecipazioni di minoranza qualificata siano conferite in una società preesistente o di nuova costituzione interamente partecipata dal conferente (la conferitaria deve pertanto essere una società unipersonale, generalmente holding).
Alla luce di quanto sopra, nell’attuale formulazione risultano esclusi dal regime agevolativo derogatorio i conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata in società pluripersonali (comprese le holding di famiglia).
L’effetto demoltiplicatore e la PEX (comma 2-bis)
Due importanti aspetti legati alla disciplina dello scambio di partecipazioni di minoranza qualificata riguardano:
- il c.d. “effetto demoltiplicativo” (qualora la società conferita sia qualificabile come holding); e
- in caso di conferente società, l’estensione a 60 mesi del termine (ordinariamente di 12 mesi) previsto dall’art. 87, co. 1, lett. a) del TUIR ai fini dell’applicazione del regime PEX in caso di cessione.
Effetto demoltiplicativo
In caso di conferimento di partecipazioni in holding, le percentuali di minoranza qualificata devono essere verificate con riferimento a tutte le società indirettamente partecipate che esercitino attività commerciale. Nell’effettuare tale verifica occorre che sia considerato l’effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa (in quanto le percentuali indicate devono essere superate per tutte le società, che esercitino attività commerciale, indirettamente partecipata dalla holding). Occorre quindi controllare se ciascuna partecipazione indirettamente detenuta dal soggetto conferente nella società commerciale partecipata dalla holding oggetto di scambio soddisfi il requisito percentuale previsto dalla norma.
Le difficoltà nell’attuale formulazione di tale disposizione, oltre ad essere legate all’assenza di una chiara definizione di holding (limitandosi la norma a richiamare il concetto di “società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni” senza fornire effettivi parametri quantitativi o richiami normativi e/o di prassi), risiedono nell’esclusione dal regime agevolativo dei conferimenti di minoranza qualificata laddove nella catena partecipativa della conferita si ravvisi, a valle (ad es. nell’ultimo livello della catena), anche solo una partecipazione marginale che non rispetti i limiti quantitativi.
Novità in arrivo
I regimi agevolativi commentati, nell’attuale formulazione, presentano degli aspetti e degli elementi che ne limitano la fruibilità in caso di operazioni articolate. La portata delle disposizioni, infatti, è in alcuni casi piuttosto ristretta se non addirittura rigida.
Le novità di futura possibile introduzione (il cui contenuto nella versione definitiva del decreto e non in quella oggetto di possibile modifica da parte degli organi competenti, sarà oggetto di un prossimo articolo, ), sembrerebbero porre rimedio a molte situazioni di incertezza, dubbio o rigidità.