Come noto, al fine di recepire la Direttiva UE n. 2016/1164 (c.d. Direttiva ATAD), con il D.Lgs. n. 142/2018, il legislatore ha riformato l’intera disciplina sulle Controlled Foreign Companies (o CFC).
Rispetto alle modifiche introdotte, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti nella circolare 18/E e nel Provvedimento attuativo, entrambi del 27 dicembre 2021, nonché da ultimo nella circolare 29/E del 28 luglio 2022. Vediamo alcuni di questi chiarimenti insieme, ripercorrendo brevemente il funzionamento del nuovo regime.
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- Il regime CFC in breveIn via preliminare, si ricorda che la normativa CFC trova applicazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 167 del DPR n. 917/1976 (TUIR), se il soggetto controllato estero ovunque residente (UE/extra-UE), contemporaneamente:
- è soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia (c.d. Effective Tax Rate – ETR test, tramite il quale si confronta tra il “tax rate effettivo estero” e il “tax rate virtuale domestico”);
- ritrae proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo, sono qualificabili come passive income (c.d. passive income test).
In tali casi, il reddito realizzato dal soggetto controllato estero è imputato per trasparenza al soggetto controllante residente, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 167 TUIR, a meno che quest’ultimo sia in grado di dimostrare che l’entità controllata svolge nel proprio Stato di residenza (o stabilimento) «un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali» (c.d. “esimente”).
Il calcolo dell’ETR
Il “tax rate effettivo estero” è pari al rapporto tra le imposte estere e l’utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata estera. Il Provvedimento attuativo stabilisce che sono da considerare imposte estere:
- le imposte sul reddito effettivamente dovute dall’entità controllata nello Stato estero di localizzazione, al netto dell’utilizzo di eventuali crediti d’imposta per i redditi prodotti in Stati diversi;
- le imposte prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni, versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso[1].
L’Agenzia ha chiarito che assumono rilevanza, inoltre, le imposte relative a un determinato esercizio pagate successivamente alla chiusura dello stesso – indipendentemente dalla rilevazione in bilancio – anche se assolte dopo la chiusura del bilancio, ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto controllante italiano.
Per il calcolo del “tax rate virtuale domestico” viene definita la rilevanza della sola IRES, senza considerare sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata. Ai medesimi fini non assume rilevanza l’IRAP.
Effetti dei regimi di favore
Viene chiarito che qualora la controllata estera possa usufruire di regimi di favore ma non ne benefici in concreto per sua scelta, le maggiori imposte versate rilevano ai fini dell’ETR. Non rilevano, inoltre, le imposte estere versate volontariamente, anche se finalizzate a superare l’ETR test.
Fuoriuscita dal regime CFC
Superando l’orientamento precedente, con la circolare n. 29/2022, l’Agenzia delle entrate ha previsto che, laddove una CFC sia stata tassata per trasparenza in uno o più esercizi, è ammessa la disapplicazione del regime CFC nell’esercizio in cui vengano meno i presupposti (ovvero, non si integrino le condizioni dell’ETR test o del passive income test), senza che sia dimostrata l’esimente dell’effettiva attività economica.
Trasferimento della CFC in Italia
L’Agenzia delle entrate fornisce infine chiarimenti anche in merito alla valorizzazione ai fini fiscali dei beni delle società in precedenza assoggettate al regime CFC, ma poi trasferite in Italia. Viene infatti precisato che ove la società estera fosse soggetta al regime CFC in un periodo d’imposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia (nel quale non ricadeva nel regime CFC per via dell’esimente o per via del superamento dei test), non risulterebbe applicabile il regime della c.d. “entry tax”, di cui all’art. 166-bis del TUIR (che prevede un rimpatrio dei beni a valori di mercato).
Di converso, come meglio puntualizzato nella risposta all’interpello n. 408/2022, qualora la fuoriuscita dal regime avvenga nell’ultimo periodo d’imposta di residenza estera, sarebbe possibile accedere ai criteri di valorizzazione di mercato di cui all’art. 166-bis.
Conclusioni
Le casistiche analizzate non sono esaustive di quelle proposte dall’Agenzia delle entrate. Sicuramente i chiarimenti sulle novità introdotte sono di grande interesse per i gruppi multinazionali e rappresentano un notevole supporto alle verifiche da svolgere all’interno degli stessi. Ulteriori fattispecie applicative di questa disciplina saranno oggetto di altri nostri interventi.
[1] A tale ultimo fine, dunque, particolare attenzione andrà prestata al livello impositivo previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato di residenza della controllata estera e la giurisdizione che ha prelevato tali imposte, in quanto sarà solo l’imposta ivi prevista a rilevare ai fini dell’ETR. L’eccedenza, infatti, potendo essere richiesta a rimborso, non costituisce imposta assolta “a titolo definitivo”.