Cessioni «ex works» intra Ue entro 90 giorni

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti significativi in merito alle nuove normative riguardanti il termine per la spedizione o il trasporto di beni verso un altro Stato membro dell’Unione Europea, in relazione al regime di non imponibilità IVA per le cessioni intra Ue. Con la risposta all’interpello n. 236 del 29.11.2024, si è fatto riferimento specifico all’articolo 2 del D.Lgs. 87/2024, il quale ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio per chi effettua cessioni di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario. Questo intervento legislativo mira a stabilire regole più chiare e coerenti con le disposizioni già esistenti per le esportazioni, cercando di delimitare il contesto e le responsabilità dei soggetti passivi. 

 

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Requisiti cessioni intra Ue 

Cessioni intra UeSi ricorda che i requisiti per poter determinare una cessione intracomunitaria non imponibile agli effetti dell’IVA, secondo l’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93 sono i seguenti. 

Cessioni a titolo oneroso di beni: 

  • trasportati o spediti in un altro Stato membro dell’UE dal cedente, cessionario o terzi; 
  • nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta identificati in un altro Stato dell’UE o soggetti non passivi ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72; 

Inoltre, sono necessarie le seguenti condizioni: 

  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario UE; 
  • acquisizione del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; 
  • effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato dell’UE. 

Nuovo regime sanzionatorio 

Il nuovo regime prevede, tra l’altro, una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata per coloro che effettuano cessioni intracomunitarie, qualora i beni non vengano trasferiti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Tuttavia, è previsto che questa sanzione venga annullata se, entro 30 giorni dalla scadenza, viene regolarizzata la fattura e versata l’imposta dovuta 

I 90 giorni devono essere conteggiati a partire dalla consegna dei beni; in tal senso assume rilevanza la data del documento di trasporto. La data della fattura è rilevante solo se la data di consegna non fosse altrimenti disponibile (circolare del MEF 26/1979). 

L’interpretazione delle disposizioni suggerisce che le nuove regole sanzionatorie si applichino a qualsiasi violazione verificatasi dal 1° settembre 2024 in poi. La questione è stata posta anche nell’interpello n. 236 sopra richiamato, riguardo quali cessioni intracomunitarie rientrino effettivamente sotto questa nuova disciplina. La richiesta della società interessata riguardava cessioni già effettuate in Italia prima di tale data, nel contesto del regime di non imponibilità IVA, con un’attenzione particolare alle eventuali azioni correttive necessarie se i beni non fossero pervenuti nel Paese di destinazione.  

L’Agenzia, tuttavia, ha chiarito che è il momento di perfezionamento della cessione a determinare l’applicabilità della nuova normativa sanzionatoria, facendo riferimento all’effettivo trasferimento dei beni. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi che hanno effettuato cessioni prima del 1° settembre 2024, anche se non hanno ricevuto conferma dell’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione, non saranno soggetti al nuovo regime, poiché eventuali violazioni verrebbero considerate solo in presenza di mancanza di prova della spedizione o trasporto verso un altro Stato membro. Pertanto, il discrimine per stabilire la responsabilità è rappresentato dalla data di inizio del trasporto, confermando che alle cessioni con trasporto effettuato entro il 31 agosto 2024 sarà applicato il precedente regime sanzionatorio, ovvero la sanzione di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97, di importo compreso tra il 90% e il 180% dell’imposta omessa.  

Si ricorda che rimane sempre la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni relative ad eventuali errori, attraverso l’emissione di note in variazione e il versamento dell’imposta dovuta. In questo caso si potrà ricorrere alla procedura di rimborso dell’IVA per i cessionari UE che presenta modalità specifiche a seconda che siano identificati o meno ai fini IVA in Italia, il che richiede una certa attenzione nella gestione della documentazione fiscale. 

Conclusioni 

In conclusione, le novità introdotte dal DLgs. 87/2024 rappresentano un importante aggiornamento per le cessioni intracomunitarie, sia in termini di responsabilità sanzionatorie che di procedure di regolarizzazione.  

Le disposizioni chiariscono i termini di decorrenza e le condotte che possono risultare in violazione, stabilendo un quadro normativo più coerente. Le imprese devono prestare attenzione alle tempistiche di spedizione e di emissione delle fatture, per evitare di incorrere in sanzioni significative.   

Ė essenziale che le aziende coinvolte si informino adeguatamente su queste novità e mettano in atto le necessarie procedure per garantire la conformità, evitando così problematiche future in ambito fiscale. 

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