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Richieste di indennizzo conseguenti a cessione di partecipazioni societarie. Da quando decorre il termine di decadenza?

by Vanessa Gagliano | Jul 13, 2021 | Blog

Nei contratti di cessione di partecipazioni societarie, il prezzo delle partecipazioni, oggetto di cessione, viene solitamente individuato dalle parti sulla base del valore patrimoniale della società stessa in proporzione alla quota di capitale ceduta, che spesso viene determinato in esito a un’attenta verifica (“due diligence”), affidata a consulenti esterni, della consistenza patrimoniale della società le cui partecipazioni vengono cedute e dell’insussistenza di criticità che possano pregiudicarne il valore.

Nella prassi, ai fini di tutelare l’acquirente delle partecipazioni, vengono inserite, tra le altre, clausole come:

  • dichiarazioni di garanzia rese dal cedente relativamente alla consistenza patrimoniale della società e all’insussistenza di situazioni che possano diminuire il valore della partecipazione;
  • la previsione di un obbligo di pagamento in capo al cedente in favore dell’acquirente – solitamente soggetto a termini di decadenza contrattuali – di indennizzi che scattano in presenza di fatti non resi noti od occultati dal cedente all’acquirente da cui derivino sopravvenienze passive o minusvalenze tali da incidere sul valore effettivo della partecipazione ceduta.

 

Nel caso posto all’attenzione del Tribunale di Milano e deciso con la sentenza n. 2327 del 19 marzo 2021, l’acquirente delle partecipazioni di una società target ha agito in giudizio contro il cedente chiedendo il pagamento in proprio favore degli indennizzi, previsti contrattualmente, a seguito dell’insorgenza di alcune sopravvenienze passive e minusvalenze che avrebbero determinato un minor valore della partecipazione ceduta.

Nello specifico, dopo l’acquisizione, l’acquirente aveva affidato la redazione del bilancio della target al 31.12.2017 a professionisti che, all’atto delle verifiche contabili per la chiusura dello stesso, avevano ritenuto di dover effettuare l’appostazione nel bilancio di un fondo per imposte passive differite in conseguenza di operazioni straordinarie effettuate alcuni anni prima, circostanza che aveva determinato l’insorgenza di alcune sopravvenienze passive e minusvalenze derivanti dalla mancata appostazione nei bilanci precedenti di tale fondo.

 

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Come è prassi, il contratto di cessione in questione prevedeva che la richiesta di indennizzo avrebbe dovuto essere inviata entro un termine specifico (in quel caso di 30 giorni) dal momento in cui l’acquirente aveva ricevuto notizia del fatto giustificativo della richiesta stessa (cosiddetto termine di decadenza).

Nel giudizio davanti al Tribunale, da un lato, l’acquirente riteneva di avere avuto conoscenza del fatto giustificativo la richiesta di indennizzo (vale a dire la mancata appostazione nei bilanci precedenti del suddetto fondo) solamente con l’approvazione del bilancio al 31.12.2017; dall’altro, il cedente, invece, sosteneva che l’acquirente fosse già venuto a conoscenza di quel fatto quando aveva ricevuto, quale socio della target, la proposta di approvazione del relativo di bilancio, con la conseguenza che il termine di decadenza di 30 giorni avrebbe cominciato a decorrere già da quel momento.

Il Tribunale adito ha ritenuto che la presentazione del bilancio ai soci, con la sottoscrizione della nota integrativa da parte dell’amministratore unico della società target, presupponesse di per sé lo svolgimento e il compimento delle indagini contabili nonché delle relative valutazioni sulla necessità della posta relativa alle passività fiscali differite, la cui necessità appunto rappresenta il “fatto giustificativo” della richiesta di indennizzo.

In altre parole, la minusvalenza patrimoniale per la quale l’acquirente ha chiesto l’indennizzo in esame non poteva ritenersi nota a quest’ultimo solo a seguito della formale approvazione del bilancio nell’assemblea dei soci, bensì conosciuta in un momento anteriore, vale a dire quando la bozza del bilancio è stata redatta con l’appostazione del fondo in discussione e presentata ai soci dall’amministratore unico.

Alla luce della sentenza sopra esaminata, pertanto, per le richieste di indennizzo i cui fatti giustificativi derivano dalla redazione del primo bilancio della società target successivo all’acquisizione, occorre tenere presente che la decorrenza del termine di decadenza eventualmente convenuto deve essere fatta risalire e retroagire già alla data di presentazione della bozza di bilancio ai soci e non alla successiva data di approvazione del bilancio.

 

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