L’entrata in vigore del Withdrawal agreement, o Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e dalla Comunità Europea dell’Energia Atomica (nel seguito, “Accordo di Recesso”), ha sancito, come noto, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea al termine di un periodo transitorio conclusosi lo scorso 31 dicembre 2020.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è divenuto, quindi, uno Stato terzo rispetto all’Unione Europea.
Questa uscita porta con sé importanti cambiamenti in molteplici ambiti, tra cui quello fiscale. In particolare, il recesso del Regno Unito dall’Unione europea determina l’inapplicabilità di normative fiscali molto importanti nei flussi di reddito infragruppo: si tratta, principalmente, delle Direttive Madre-Figlia (n.2003/49/CE) e Interessi & Royalties (n.2011/96/UE) che prevedono, a determinate condizioni, l’esenzione da ritenute sui pagamenti intra-gruppo di dividendi, interessi e royalties, tra soggetti appartenenti all’UE.
Vediamo, nel prosieguo dell’articolo, come viene determinata la tassazione di questi flussi in uscita dall’Italia e verso il Regno Unito, considerando che, ad oggi, possono trovare applicazione unicamente la Convenzione contro le Doppie Imposizioni sui Redditi siglata tra Italia e Regno Unito (“Convenzione Italia-Regno Unito”) e la normativa domestica di ciascun Paese.
Dividendi distribuiti da società italiane a società residenti nel Regno Unito
La normativa italiana prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con aliquota al 26%, per i dividendi in uscita dall’Italia, con possibilità di riduzione all’1,2% per gli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (“SEE”).
Pertanto, con riferimento ai dividendi pagati da una società italiana ad una società residente nel Regno Unito, dopo il termine del periodo transitorio, l’aliquota dell’1,2% non è più applicabile poiché il Regno Unito deve considerarsi a tutti gli effetti uno Stato terzo all’Unione Europea.
Conseguentemente, trova applicazione la ritenuta a titolo d’imposta del 26%, fatta salva la minore aliquota prevista dalla Convenzione Italia e Regno Unito. Quest’ultima, per quanto riguarda i dividendi, prevede l‘applicazione della ritenuta del 15%; se, però, la società beneficiaria ha almeno il 10% dei diritti di voto nella società che paga gli utili, la misura è ridotta al 5% (art. 10, paragrafo 2 della Convenzione).
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Interessi pagati da società italiane a società residenti nel Regno Unito
Al pari dei dividendi, la normativa italiana prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con aliquota al 26% per gli interessi in uscita dall’Italia. Il nostro Paese non prevede particolari riduzioni su questa aliquota, fatta salva l’esenzione da ritenuta sugli interessi corrisposti in relazione a finanziamenti a medio e lungo termine e a favore di investitori qualificati non residenti nel territorio dello Stato (i.e. enti creditizi e imprese di assicurazione europee).
Al pari della analisi condotta sui dividendi, in alternativa alla tassazione nazionale, è possibile applicare la disposizione della Convenzione Italia – Regno Unito, la quale prevede, all’articolo 11, una ritenuta a titolo di imposta nella misura massima del 10% sugli interessi in uscita dall’Italia.
Royalties pagate da società italiane a società residenti nel Regno Unito
Con riferimento alle royalties, la normativa italiana prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con aliquota al 30% sull’ammontare imponibile delle royalties pagate ad un soggetto non residente.
Anche in questo caso, il riferimento alla Convenzione Italia Regno Unito consente una riduzione del carico fiscale applicabile a questi flussi di reddito, portandolo nella misura massima dell’8% (articolo 12 della Convenzione).
Schema di sintesi
In sintesi, come è evidente dallo schema proposto, la normativa convenzionale consente un trattamento favorevole rispetto alla normativa italiana su tutti e tre i flussi analizzati:
Dividendi | Interessi | Royalties | |
Normativa Nazionale | 26% | 26% | 30% |
Convenzione Italia -Regno Unito | 15 -5% (con rapporto di partecipazione maggiore di almeno il 10%) | 10% | 8% |
Direttive Europee | Esenzione non più applicabile | Esenzione non più applicabile | Esenzione non più applicabile |
È opportuno inoltre segnalare come il passaggio dall’esenzione prevista dalle direttive alle ritenute ridotte in base alle Convenzioni, implichi anche la modifica degli adempimenti formali. infatti, mentre nel primo caso il soggetto residente in Italia doveva acquisire i modelli E ed F del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/84404, completi dell’attestazione di residenza fiscale del percipiente estero, nel secondo caso i modelli da utilizzare allo scopo sono quelli A, B e C (rispettivamente per dividendi, interessi e royalties), sempre accompagnati dall’attestazione di residenza fiscale anzidetta.
Conclusioni
Abbiamo visto come l’uscita del Regno Unito dalla Unione Europea abbia comportato un aggravio fiscale dei flussi di reddito corrisposti tra i due Paesi.
È opportuno ricordare, in ogni caso, che resta invariata la normativa italiana che prevede esclusioni da tassazione su proventi percepiti da soggetti residenti in Paesi cd. white list, condizione verificata per il Regno Unito anche dopo il recesso dall’Unione europea: si tratta, ad esempio, di redditi dei depositi e dei conti correnti diversi da quelli bancari e postali, compensi per la prestazione di fideiussione, i proventi derivanti da riporto e pronti contro termine su titoli e valute (menzionati dall’art. 26-bis del DPR 600/73) o dei proventi degli OICR italiani. Rimangono ovviamente invariati anche gli effetti delle altre norme interne che escludono l’imposizione in capo a tutti i non residenti, ad esempio quella riguardante gli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari e postali contenuta nell’art. 23 comma 1 lettera b) del TUIR.
Infine, poniamo l’attenzione su un tema sinora non affrontato dalla prassi ufficiale, ma già sollevato dalla dottrina, riguardante i possibili effetti dell’art. 129 dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso tra l’UE e il Regno Unito (“Accordo Commerciale”), entrato in vigore il 1 maggio 2021, il quale indica che “ciascuna parte accorda agli investitori dell’altra parte contraente, per quanto riguarda lo stabilimento e l’esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori e alle proprie imprese”.
Se la norma potesse essere estesa anche in ambito fiscale, vi sarebbe spazio per sostenere il possibile mantenimento dell’efficacia delle disposizioni nazionali – più favorevoli – che sono state inserite al fine di salvaguardare principi di non discriminazione (ad esempio, la ritenuta dell’1,20% sui dividendi di cui all’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73). Sarà opportuno quindi monitorare l’evoluzione normativa in tal senso, al fine di verificare se potrà essere possibile una riduzione del carico fiscale rispetto alla Convenzione Italia-Regno Unito, ad oggi quella più favorevole alle imprese residenti nei due Stati.