Il bonus benzina, noto anche come bonus carburante, è un’agevolazione messa in campo dal governo per i lavoratori del settore privato come sostegno per far fronte alla crisi energetica.
Il bonus consiste in buoni esentasse del valore massimo di 200 euro ceduti dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti per i rifornimenti di carburante (incluse le ricariche dei veicoli elettrici).
Nel 2023, le agevolazioni sui bonus benzina erogati ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati sono state riproposte tramite l’articolo 1 del Decreto Legge n. 5 del 2023, in cui si specifica che il valore dei buoni benzina non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se non supera i 200 euro.
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Quadro normativo
Nel riepilogare il quadro normativo, si ricorda come il bonus consista in un’agevolazione di natura fiscale in favore dei lavoratori dipendenti che ricevono dal proprio datore di lavoro uno o più buoni benzina; agevolazione introdotta nel periodo d’imposta 2022 dall’art. 2 del DL 21/2022, per poi essere riproposta anche per il periodo d’imposta 2023 dall’art. 1 comma 1 del DL 5/2023.
Quest’ultima disposizione prevede in particolare che, fermo restando l’art. 51 comma 3 terzo del TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.
Novità per il 2023
Lo scorso 8 marzo il Senato ha approvato definitivamente il Ddl di conversione del DL 5/2023, c.d. DL “Trasparenza” contenente una modifica alla disciplina del bonus carburante di 200 euro esentasse, previsto dall’art. 1 comma 1. In particolare, nel testo viene inserita una precisazione in base alla quale “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”. In altre parole, i buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel corso del 2023 dovranno essere assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale
La misura al momento è stata prorogata dal fino al 31 dicembre 2023. Le somme verranno corrisposte in busta paga e, come per i precedenti, non concorre alla formazione del reddito ed è completamente detassato, ma per l’anno in corso sarà soggetto agli oneri contributivi. Il lavoratore potrà usufruire del voucher fino al 12 gennaio 2024.
Regola generale
Il bonus, già proposto nel 2022, prevede la non concorrenza al reddito di un importo fino a 200 euro erogato dai datori di lavoro privati ai dipendenti in forma di buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburanti, incluse le ricariche dei veicoli elettrici. Qualora si superi tale importo, tutto il valore viene assoggettato a imposizione e non solo la parte eccedente.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione del bonus carburante previsto per il 2022 (circ. n. 27/2022, e circ. n. 35/2022), quest’ultimo rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore se di importo complessivo non superiore a 258,23 euro (incrementato a 3.000 euro per il periodo d’imposta 2022 ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DL 115/2022).
Pertanto, nel 2023 ad ogni singolo lavoratore si potrà riconoscere un importo o valore complessivo di fringe benefit di 458,23 euro:
- 200,00 euro per buoni benzina (Decreto Trasparenza Carburanti);
- 258,23 euro normale fringe benefit.
Sotto il profilo contributivo, stante la modifica introdotta, il buono (o i buoni) benzina che il datore di lavoro privato riconoscerà nel corso del 2023 al proprio dipendente concorrerà alla formazione della base imponibile previdenziale, a prescindere dal superamento del limite di 200 euro.
Ciò comporta che sui buoni benzina il datore di lavoro dovrà:
- far concorrere nella base imponibile previdenziale l’importo del buono (verificando l’eventuale superamento o meno del limite reddituale di 1.923 euro o di 2.692 euro ai fini dell’accesso, rispettivamente, all’esonero del 3% o del 2% della quota IVS del lavoratore ex art. 1 comma 281 della L. 197/2022);
- trattenere in busta paga la quota di contribuzione a carico del proprio dipendente;
- determinare la quota di contributi a proprio carico;
- versare i contributi entro il giorno 16 del mese successivo.
La novità introdotta dal DL 5/2023 incide notevolmente sulla convenienza di questa agevolazione nata per aiutare i cittadini a contrastare gli effetti dell’aumento del costo dei carburanti (incluse le ricariche dei veicoli elettrici), incrementando il costo di erogazione per il datore di lavoro di oltre il 30% e facendo riflettere, dunque, sulla convenienza e appetibilità della stessa.