Le ultime settimane sono state di fondamentale importanza per i datori di lavoro, poiché sono state concesse finalmente le autorizzazioni necessarie per poter fruire dei “bonus assunzioni” previsti dalla Legge di Bilancio 2023. Dopo una lunga attesa, dunque la Commissione Europea ha dato il via libera (si è resa necessaria l’approvazione dell’UE in quanto la disciplina rientra nella macrocategoria degli aiuti di Stato).
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In particolare, si tratta di sgravi contributivi riservati ai datori di lavoro che assumono lavoratori di età inferiore ai 36 anni. Queste misure mirano a favorire l’occupazione dei giovani, oltre che a garantire opportunità di lavoro in territori che si ritrovano in situazioni svantaggiate.
Nella Manovra 2023 è stata prorogata la validità delle disposizioni della Legge di Bilancio 2021 e si è proceduto all’aumento del limite massimo dello sgravio contributivo da 6.000 a 8.000 euro all’anno. Questo significa che i datori di lavoro potranno beneficiare di un’esenzione fiscale del 100% fino a 8.000 euro all’anno per un periodo di 3 anni. Tale incentivo copre i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro, ad eccezione di premi e contributi INAIL.
Inoltre, se il datore di lavoro assume giovani nelle unità produttive situate nelle regioni del Mezzogiorno, è garantito uno sgravio contributivo prolungato per un periodo di 48 mesi, superiore al limite standard di 36 mesi; per usufruire di tale estensione temporale è utile ricordare che le sedi devono essere ubicate nelle regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
Per quali lavoratori spetta lo sgravio?
L’abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro spetta a fronte dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- Giovani con un’età fino a trentacinque anni (trentasei non ancora compiuti).
- Giovani che non abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro o con un altro datore di lavoro;
- Anche coloro che hanno svolto periodi di apprendistato, sia con lo stesso datore di lavoro che con un altro, sono inclusi nell’agevolazione.
Tuttavia, il diritto allo sgravio non si applica se il giovane ha avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’estero.
Quali sono i rapporti di lavoro interessati?
Lo sgravio contributivo agevolato per i lavoratori under 36 si applica esclusivamente alle seguenti tipologie contrattuali:
- Assunzioni a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che l’orario di lavoro sia a tempo pieno o parziale;
- Trasformazioni di contratti da determinato a indeterminato, a condizione che il lavoratore soddisfi il requisito di età alla data di conversione del contratto;
- Contratti stipulati dalle agenzie per il lavoro, finalizzati alla somministrazione di personale a tempo indeterminato, si precisa che, nonostante la forma contrattuale a tempo determinato nella somministrazione, questi rapporti rientrano tra quelli agevolati dallo sgravio contributivo.
Quali sono i rapporti di lavoro esclusi dallo sgravio
Lo sgravio contributivo non si applica ai seguenti tipi di rapporti di lavoro:
- Contratti per l’esecuzione di prestazioni occasionali ai sensi dell’articolo 54-bis del Decreto-legge numero 50/2017, noti anche come ex voucher;
- Contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato;
- Rapporti di lavoro domestico.
A quanto ammonta lo sgravio e quanto dura
La somma sgravabile dal datore di lavoro non può superare gli 8.000 euro annui per ogni lavoratore, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Di conseguenza, la soglia massima di esonero contributivo mensile corrisponde a 666,66 euro (8.000 euro divisi per 12 mesi).
Nel caso di rapporti di lavoro che si instaurano o si interrompono nel corso del mese, la soglia sopra menzionata deve essere riproporzionata.
Quali datori di lavoro possono usufruire dello sgravio?
Lo sgravio contributivo si applica: a tutti i datori di lavoro privati, compresi gli imprenditori, ad eccezione delle imprese del settore finanziario e i datori di lavoro domestico.
La pubblica amministrazione è esclusa dall’esonero contributivo.
I datori di lavoro devono rispettare le seguenti condizioni:
- Non aver licenziato o prevedere di licenziare lavoratori con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti alla nuova assunzione e nei nove mesi successivi.
Inoltre, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali per la tutela delle condizioni di lavoro e del rispetto degli altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, nonché degli accordi regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale.
È importante notare che l’esonero contributivo non può essere cumulato con altri incentivi simili previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Conclusione
Da quanto appena esposto, emerge chiaramente l’intento del legislatore di incentivare le assunzioni di giovani attraverso un significativo sgravio contributivo. Tuttavia, resta aperta la domanda se questa iniziativa sarà sufficiente per stimolare la ripresa del mercato del lavoro giovanile. I primi risultati probabilmente saranno visibili nei prossimi mesi, ma è indubbiamente un importante punto di partenza.