Premessa
Il bonus aggregazioni, reintrodotto dall’art. 11 del DL 34/2019, è un’agevolazione che riguarda le operazioni di aggregazione aziendale attraverso le operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento di azienda effettuate dal 1 maggio 2019 al 31 dicembre 2022.
Beneficiari di tale agevolazione sono le società di capitali residenti (S.p.A., S.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee) che risultano dalle operazioni straordinarie d’impresa, ovverosia: (i) soggetto incorporante o risultante dalla fusione; (ii) soggetto beneficiario della scissione; (iii) soggetto conferitario.
Cosa fare per ottenere il bonus aggregazioni
I soggetti economici che partecipano all’aggregazione devono soddisfare i seguenti requisiti:
- non far parte dello stesso gruppo;
- essere operative da almeno un biennio;
- non essere assoggettate al controllo, neppure indiretto dallo stesso soggetto come disposto dall’art. 2359 del Codice Civile;
- non essere legate da un rapporto di partecipazione maggiore del 20%.
In cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti nella contabilità del soggetto risultante dal processo di aggregazione (a titolo di avviamento o incremento del valore dei beni strumentali), fino ad un massimo di 5 milioni di euro (per l’eccedenza è possibile optare per l’imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali).
Pertanto, l’agevolazione comporta la deducibilità fiscale dei maggiori ammortamenti ed il riconoscimento dei maggiori valori in sede di quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze da realizzo.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 per il bonus aggregazioni
La legge di bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore incentivo. Si prevede infatti che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
L’importo massimo che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari a:
- 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale, senza considerare il soggetto con le attività di importo maggiore;
- 2% della somma delle attività conferite.
La trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due tranche.
Prospettive future
L’intervento del legislatore mira senz’altro ad incentivare ulteriormente le aggregazioni fra imprese, che ad oggi sono considerate un peculiare strumento di crescita aziendale, in grado di far confluire competenze, know-how, strutture, forza lavoro e risorse economiche al fine di migliorare la competitività sul mercato. A maggior ragione, tali operazioni, in un ottica di riposizionamento di mercato potrà generare:
- in primo luogo benefici alle compagini in tema di rafforzamento della struttura da un punto di vista commerciale, produttivo, tecnologico e amministrativo
- in secondo luogo migliorare dal lato finanziario il cash-flow anche utilizzando le agevolazioni fiscali disposte dal legislatore.