Beni e servizi ai dipendenti non tassati fino a 258,23 euro dal 2022

da Arianna De Carlo | Feb 8, 2022 | Blog

Dal 2022 torna a 258,23 euro il limite di non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR.

Allo stato attuale, infatti, né il DL 146/2021 (c.d. DL “Fisco-lavoro”), né la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e nemmeno il DL 228/2021 (c.d. DL “Milleproroghe”) o, a quanto ci consta, la bozza del DL “Sostegni-ter” hanno previsto la proroga del raddoppio a 516,46 euro della suddetta soglia di non imponibilità, così incrementata limitatamente al 2020 e 2021.

Si ricorda che a norma dell’art. 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

L’art. 112 del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”) era intervenuto su tale disposizione, prevedendo che, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR fosse elevato a 516,46 euro.
Successivamente, l’art. 6-quinquies del DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”), introdotto in sede di conversione in legge, è intervenuto sull’art. 112 comma 1 del DL 104/2020, sostituendo le parole “Limitatamente al periodo d’imposta 2020” con le parole “Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 2021”.

 

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Sulla base delle citate disposizioni, il raddoppio della soglia di non imponibilità riguarda quindi solo il 2020 e il 2021, tornando dal 2022 alla misura “originaria” di 258,23 euro.

Tanto premesso, si ricorda che nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta, il valore dei beni e servizi in questione superi la soglia di esenzione di 258,23 euro, concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente l’intero importo riconosciuto e non l’eccedenza (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2008, § 16). Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel periodo d’imposta 2022 sia pari a 400 euro, l’importo che concorre a formare il reddito è pari a 400 euro (e non a 141,77 euro, differenza tra 400 euro e soglia di esenzione di 258,23 euro).

Si evidenzia che la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.1).

In relazione alla soglia di esenzione, è stato altresì chiarito che (C.M. n. 326/97, § 2.3.1):
– tale previsione si applica a tutti i fringe benefit, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con metodi convenzionali (es. auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, prestiti ai dipendenti, fabbricati in uso ai dipendenti);
– il limite va considerato in relazione agli importi tassabili in capo al dipendente e, quindi, al netto di quanto è stato eventualmente corrisposto da quest’ultimo (comprensivo dell’eventuale IVA a carico del dipendente);
– rilevano tutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta;
– rilevano i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (es. pensionato, cassaintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, anche se non fiscalmente a carico;
– si considera compenso in natura anche il diritto del dipendente di ottenere il fringe benefit da terzi.

In linea generale, anche i documenti di legittimazione (c.d. voucher) costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).

 

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