Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’INPS con il Messaggio 4178/2023 chiarisce che è legittima la fruizione dell’agevolazione per giovani lavoratori al primo rapporto a tempo indeterminato anche se i pregressi rapporti, con altri datori di lavoro, vengono, successivamente all’assunzione agevolata e a seguito di un accertamento ispettivo, trasformati in rapporti a tempo indeterminato.
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Cosa prevede l’agevolazione
L’agevolazione a cui si fa riferimento è contenuta nell’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, legge di Bilancio 2018). La misura prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2018 per lavoratori con età al di sotto dei 30 anni.
Il suddetto esonero spetta per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Nonostante durante gli anni siano state apportate diverse modifiche concernenti la percentuale di esonero o sull’ampliamento della soglia di età, l’Istituto ribadisce che il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’intera vita lavorativa del lavoratore per cui è riconosciuto il beneficio, costituisce altresì un presupposto essenziale ai fini della riconoscibilità degli esoneri per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021) e di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023).
Riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro a seguito di un accertamento ispettivo
L’INPS nella circolare n. 40 del 2 marzo 2018, esplicativa della disciplina relativa al menzionato esonero, l’Istituto ha precisato che: “come già previsto per l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014 dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2016, l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (messaggio n. 459/2016)”.
Come previsto dell’interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2/2016, non è possibile fruire dello sgravio “laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo”
La suddetta preclusione, pertanto, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore che è titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. Pertanto, laddove il datore di lavoro che abbia fruito degli incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione. (messaggio INPS n.4178 del 24/11/2023).
Conclusioni
ll messaggio chiarisce quindi, che il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso precedenti datori di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.