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NEWSLETTER PAYROLL MAGGIO 2019

by Arianna De Carlo | May 9, 2019 | newsletter

ASSENZA ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO

Con il messaggio n. 1270/2019, l’Inps ha diffuso chiarimenti sulla comunicazione delle valutazioni medico-legali sulla documentazione presentata dal lavoratore a seguito di assenza alla visita medica di controllo di lavoratori del settore privato non indennizzati dall’Istituto. In particolare, è stata rilasciata una specifica funzionalità finalizzata a fornire on line e direttamente al datore di lavoro l’esito delle valutazioni sulla documentazione sanitaria giustificativa dell’assenza alla visita di controllo, esonerando così il lavoratore dall’onere di consegna.

I datori di lavoro pubblici, accedendo con il proprio Pin dispositivo al Portale Inps e selezionando il servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”, possono consultare gli esiti delle visite mediche di controllo richieste. Inoltre, le Amministrazioni pubbliche rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico, possono consultare anche gli esiti delle visite mediche di controllo disposte dall’Inps. Attraverso la stessa pagina di consultazione dell’esito, selezionando il link “Consulta verbale giustificabilità”, il portale mette a disposizione dei datori di lavoro tale documento in formato pdf. La medesima funzionalità è a disposizione del datore di lavoro del settore privato che, in fase di richiesta di visita medica per i dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, chieda la disamina degli atti giustificativi. La funzionalità è disponibile, accedendo al portale Inps con il proprio Pin dispositivo, all’interno del servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”.

Analisi della documentazione giustificativa

Nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare, il lavoratore deve presentare o trasmettere all’Inps la documentazione giustificativa dell’assenza nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari. Se l’Istituto non eroga alcuna prestazione previdenziale di malattia, infatti, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto, essendo rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari (su cui l’Inps esprime solo un parere), che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi. A fronte della documentazione prodotta dal lavoratore, l’Inps provvede ad annotare le proprie valutazioni nell’apposito modello cartaceo, “Visita medica di controllo ambulatoriale”, da consegnare o trasmettere direttamente al lavoratore che, in seguito, è tenuto a consegnarne copia al proprio datore di lavoro.

L’Inps è sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza, ma, grazie alla nuova funzionalità descritta, viene meno per il lavoratore l’onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro.

NOVITÀ IN TEMA DI CONGEDO PER IL FIGLIO DI SOGGETTO DISABILE

È noto come il disposto del D.Lgs. 151/2001 (articolo 42, comma 5) conceda, al familiare convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni ai fine di assistere il familiare in situazione di bisogno. Nel decorso di tale periodo il dipendente conserverà il posto di lavoro, ma non avrà diritto alla retribuzione e non potrà naturalmente svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Si noti come la norma richieda al potenziale soggetto avente diritto, in maniera esplicita e tassativa, il requisito della convivenza con il familiare da assistere.

Nel dicembre 2018 la norma sul congedo in esame è stata oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 232/2018), la quale ne ha rilevato un profilo di non legittimità nella parte in cui esclude, dai soggetti aventi diritto all’anzidetto congedo, il figlio che al momento della presentazione della domanda non risulti ancora convivente con il soggetto portatore di handicap. In sostanza, secondo quanto discende dall’appena citata sentenza, il figlio del soggetto portatore di handicap potrà operare la domanda di congedo anche in assenza del requisito di convivenza con il genitore, convivenza che, comunque, dovrà sussistere durante tutto il decorso del congedo, come da richiesta di legge.

L’Inps, con circolare n. 49/2019, prendendo atto della pronuncia della Corte Costituzionale, specifica che, ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, quest’ultimo dovrà dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà a instaurare la convivenza, con il familiare disabile in situazione di gravità, entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Tale dichiarazione sarà soggetta a controllo.

Alla luce del quadro normativo vigente, pertanto, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:Sul piano operativo l’Inps specifica, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Saranno, quindi, riesaminate le eventuali richieste già pervenute, alle sedi Inps, che riguardino rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

  • il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  • uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” , i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2019

Il decreto direttoriale Anpal 581/2018 ha prorogato per il 2019 l’incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate ed è cumulabile, per la parte residua dei contributi datoriali, con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, L. 205/2017.

Con la circolare n. 54/2019, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Rapporti incentivati

L’incentivo può essere riconosciuto per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • i rapporti di apprendistato professionalizzante;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro,

sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio è escluso:

  • nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale;
  • per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto, anche se sia stato riconosciuto per un’assunzione effettuata nel corso del 2018.

Incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060 euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. L’agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il 28 febbraio 2021. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.

Condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015.
Aiuti di Stato

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue, o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7, D.D. 3/2018, di seguito riepilogate:

  • l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
  • per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
    • il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
    • il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
    • il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    • il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

Con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei 2 regimi applicabili in materia di aiuti di Stato esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra loro alternativi.

Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 100, L. 205/2017. Nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione Neet la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro, per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (€ 5.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Arianna De Carlo – Senior Payroll Specialist & Labour Consultant

Contact: adecarlo@ldp-payroll.com

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