La risposta è stata fornita dalla Guardia di Finanza in occasione di Telefisco 2021, ma con qualche opportuna precisazione.
DAC 6
La DAC 6 è una direttiva a livello europeo che obbliga contribuenti ed intermediari a comunicare, all’Agenzia delle Entrate, determinate operazioni transfrontaliere che potrebbero essere considerate fiscalmente aggressive.
La normativa individua specifici elementi distintivi delle operazioni, chiamati hallmark, in presenza dei quali la comunicazione diviene obbligatoria.
A regime la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni dall’operazione. In caso di omissione, sono previste sanzioni che possono arrivare fino a 30 mila euro per singola omissione.
Antiriciclaggio
Una legge del 2007, sempre di derivazione europea, obbliga professionisti ed intermediari finanziari ad inoltrare una segnalazione in caso di tentata o compiuta operazione di riciclaggio di denaro o di finanziamento di terrorismo.
La segnalazione va inviata alla UIL (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia che è stata istituita presso la Banca d’Italia).
In caso di omessa adeguata verifica e relativa segnalazione, le sanzioni possono arrivare anche a 50 mila euro.
La risposta della Guardia di Finanza
Nonostante gli elementi in comune fra DAC 6 ed antiriciclaggio, la Guardia di Finanzia ha precisato che le normative si basano su presupposti informativi differenti destinati ad autorità diverse.
Per tale motivo sono necessari ed obbligatori due adempimenti distinti.
Quindi, l’operazione segnalata ai fini antiriciclaggio da un intermediario finanziario non esonera contribuenti e professionisti dal segnalare la stessa operazione anche ai fini della DAC 6. L’obbligo di comunicazione viene meno solo se la stessa operazione è già stata comunicata ad un altro stato membro ai fini della DAC 6.
Valutazione degli hallmark per evitare sanzioni
Si invita quindi a valutare bene le operazioni transfrontaliere sulla base degli hallmark, per individuare quelle oggetto di comunicazione DAC 6 e non incorrere in spiacevoli sanzioni.