Le novità in materia di lavoro del decreto “Rilancio”
Con il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19.5.2020 n. 128, sono state adottate misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Si riportano di seguito le principali novità in materia di lavoro e previdenza.
Novità in materia di CIGO e assegno ordinario COVID-19
L’art. 68 del decreto “Rilancio” opera significative modifiche e integrazioni nel corpo dell’art. 19 del DL 18/2020, recante norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
In sintesi, le principali modifiche riguardano:
- l’estensione da 9 a 18 settimane della durata massima del trattamento, fruibili – a determinate condizioni – nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.10.2020;
- il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020;
- riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai percettori dell’assegno ordinario;
- la reintroduzione dell’obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali ai fini della domanda di integrazione salariale ordinaria;
- il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione fissato entro il mese successivo (e non più il quarto) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
- la fruizione della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) con modalità agevolate.
Sempre in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinario, l’art. 71 del medesimo decreto “Rilancio” interviene in merito alla disciplina del pagamento diretto del trattamento.
Novità in materia di CIG in deroga
L’art. 70 del decreto “Rilancio” interviene anche con riferimento alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall’art. 22 del DL 18/2020.
Anche in questo caso si prevede l’estensione della durata del trattamento:
- di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1.9.2020 al 31.10.2020.
Inoltre, si prevede, così come per la CIGO, il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.
A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell’esonero dall’obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione della domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
Sempre in tema di CIG in deroga, l’art. 71 del decreto in esame definisce, per l’accesso alla CIG in deroga successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta all’INPS.
Specifici congedi e bonus per i dipendenti
L’art. 72 proroga sino al 31.7.2020 la possibilità di fruire del congedo COVID-19 di cui all’art. 23 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, con estensione del relativo periodo di godimento a 30 giorni.
Quanto al diritto di astensione dall’attività lavorativa, ora il riferimento è ai figli minori di anni 16.
Viene inoltre prevista la possibilità di utilizzare il bonus di cui all’art. 23 co. 8 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020 – il cui importo è aumentato a 1.200,00 euro – in alternativa rispetto all’acquisto di servizi di baby sitting per l’iscrizione a centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
Estensione dei “permessi 104”
L’art. 73 del decreto “Rilancio” stabilisce che l’aumento dei c.d. “permessi 104” a 12 giornate complessive, inizialmente prevista per i mesi di marzo e aprile 2020, viene prorogata anche per i mesi di maggio e giugno 2020.
Equiparazione della quarantena alla malattia
Modificando l’art. 26 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), l’art. 74 del decreto “Rilancio” proroga al 31.7.2020 (termine dello Stato di emergenza) il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico.
Proroga sospensione misure di condizionalità
L’art. 76 aumenta da 2 a 4 mesi la durata della sospensione delle misure di condizionalità. Pertanto, per il periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 17.7.2020 sono sospesi: gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, le misure di condizionalità delle indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) e dei trattamenti di integrazione salariale.
Proroga del divieto di licenziamenti per motivi economici
Attraverso la modifica dell’art. 46 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, l’art. 80 del decreto “Rilancio” introduce le seguenti novità:
- prolungamento del divieto di licenziamenti per motivi economici per i 5 mesi successivi al 17.3.2020;
- sospensione, per lo stesso periodo, delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della L. 604/66;
- possibilità di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo dal 23.2.2020 al 16.3.2020 anche oltre 15 giorni dall’impugnazione del licenziamento, con contestuale richiesta di fruizione di uno degli ammortizzatori di cui al DL 18/2020, conv. L. 27/2020, fin dalla data dell’originario licenziamento.
Validità del DURC
L’art. 81 esclude dalla proroga della validità fino al 29.10.2020 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); quindi tale documento, che riporta nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020, conserva validità fino al 15.6.2020.
Reddito di emergenza
L’art. 82 del decreto “Rilancio” introduce il reddito di emergenza (c.d. “REM”), un sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19.
Sorveglianza sanitaria
Ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, l’art. 83 del decreto “Rilancio” prevede l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli che non sono tenuti a nominare il medico competente (art. 18 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008), di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
Indennità per lavoratori autonomi, collaboratori e dipendenti per i mesi aprile e maggio 2020
L’art. 84 del decreto “Rilancio” stabilisce che per il mese di aprile 2020, l’indennità per autonomi, collaboratori e dipendenti è riconosciuta – a determinate condizioni – nella misura di 600,00 euro.
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.
Invece, per il mese di maggio 2020 l’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO.
Diritto di attivazione del lavoro agile
L’art. 90 del decreto “Rilancio” prevede che fino alla cessazione dello Stato di emergenza sanitaria, previsto per il 31.7.2020, venga riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (c.d. “smart working”) ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato:
- che hanno almeno un figlio minore di 14 anni;
- a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Proroga NASpI e DIS-COLL
Ai sensi dell’art. 92, le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020, sono prorogate di ulteriori 2 mesi, a decorrere dal giorno di scadenza. Il percettore non deve essere beneficiario delle indennità previste per specifiche categorie di lavoratori stabilite dal DL 17.3.2020 n. 18, conv. L. 24.4.2020 n. 27 e dal DL 19.5.2020 n. 34.
Rinnovi e proroghe dei contratti a termine
Al fine di far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza da COVID-19, in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, l’art. 93 del decreto “Rilancio” prevede la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a termine in essere alla data del 23.2.2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.
Promozione lavoro agricolo
Ai sensi dell’art. 94 del decreto “Rilancio”, i percettori di ammortizzatori sociali a zero ore, NASpI e DIS-COLL e Reddito di cittadinanza possono stipulare, con datori di lavoro agricoli, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione del beneficio. Inoltre, fino al 31.7.2020, non sono considerati lavoratori quei soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.
Sostegno alle imprese per la sicurezza sul lavoro
L’art. 95 stabilisce che per favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14.3.2020, come integrato il 24.4.2020, l’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore del DL 18/2020, abbiano adottato misure per la riduzione del rischio di contagio.
LDP PAYROLL rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
De Carlo Arianna – adecarlo@ldp-payroll.com
Head of Payroll Department