IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI MODELLI 231: L’INTRODUZIONE DI REATI FISCALI E LA DIFFUSIONE DI COVID-19 HANNO UN IMPATTO SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi. Al riguardo, il decreto enuncia un elenco tassativo (ma costantemente aggiornato) di reati che, se commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, possono esporre quest’ultimo al pesante sistema sanzionatorio contemplato dal decreto stesso.
Il legislatore ha comunque previsto la possibilità per l’ente di non incorrere in detta responsabilità a condizione che questo abbia adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del modello ad un organismo di controllo (il c.d. Organismo di Vigilanza).
All’interno di tale quadro, da dicembre 2019 gli illeciti tributari sono entrati ufficialmente a far parte del D.lgs. 231/2001; infatti il Decreto-Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-quinquiesdecies, rubricato «Reati tributari». Le imprese sono dunque chiamate ora ad interrogarsi sulla robustezza dei sistemi di controllo interno su un ambito particolarmente delicato e pervasivo della realtà aziendale, ossia quello fiscale.
In aggiunta a quanto sopra espresso, anche l’attuale emergenza legata alla diffusione del Covid-19 impatta inevitabilmente sulle imprese, costringendole a dover fronteggiare nuovi rischi, diretti e indiretti, che potrebbero anch’essi generare profili di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001
I NUOVI REATI
In particolare, i nuovi reati tributari rilevanti ai sensi della responsabilità dell’ente sono:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 lgs. 74/2000): punito con sanzioni pecuniarie da 100 a 400 quote[1] per elementi passivi fittizi inferiori a 100.000 Euro e da 100 a 500 quote per elementi passivi fittizi superiori a 100.000 Euro;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 lgs. 74/2000): punito con sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 lgs. 74/2000): punito con sanzioni pecuniarie da 100 a 400 quote per elementi passivi fittizi inferiori a 100.000 Euro e da 100 a 500 quote per elementi passivi fittizi superiori a 100.000 Euro;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 lgs. 74/2000): punito con sanzioni pecuniarie da 100 a 400 quote;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 lgs. 74/2000): punito con sanzioni pecuniarie da 100 a 400 quote.
Alle sanzioni sopra ricordate si aggiungono le sanzioni interdittive, tra cui: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi (e la conseguente revoca di quelli già eventualmente concessi) ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Si evidenzia che il rischio di commissione dei reati sopra elencati si intensifica ancor di più in un contesto di operazioni internazionali (ad esempio, può rendersi più complicato individuare una società c.d. “cartiera” estera, per la maggiore difficoltà di ottenere informazioni e documenti ad essa afferenti).
LA CONFISCA
L’aspetto più pungente della nuova normativa è tuttavia l’introduzione della confisca per equivalente (art. 12-bis D.lgs. 74/2000) la quale, nei casi in cui non sia possibile attuare la confisca in via diretta, ricade sui beni e sulle somme di proprietà del reo di valore equivalenti al prezzo o al profitto del reato tributario commesso.
Ancor più stringente, in caso di condanna per alcuni dei delitti sopra indicati (in particolare, al superamento di determinate soglie; ad esempio, nel caso del reato di cui all’art. 2, qualora l’ammontare degli elementi fittizi dichiarati sia superiore a 200.000,00 Euro), è la cosiddetta confisca per sproporzione (art. 12-ter D.lgs. 74/2000) mutuata dall’art. 240 bis Cod. Pen., ovvero: “la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore «sproporzionato» al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.
L’IMPATTO DEL COVID-19
L’attuale emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19 pone le imprese di fronte alla rinnovata necessità di verificare l’adeguatezza dei propri presidi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di limitare le ripercussioni in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.
In particolare, con il Decreto-legge del 17 marzo 2020, l’infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro (e dunque anche nel tragitto in itinere) costituisce infortunio sul lavoro. Al riguardo, come precisato dalla nota Inail del 15 maggio 2020, il verificarsi di un infortunio sul lavoro per Covid-19 non dà luogo automaticamente a responsabilità penale e civile del datore di lavoro, ma lo stesso risponderà solo se verrà accertata la sua responsabilità per dolo o per colpa. Ai fini della responsabilità 231, il datore di lavoro e – per il suo tramite – l’impresa dovrà, quindi, essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire un eventuale contagio. Infatti, se la società, dolosamente o colposamente, non si è adeguata ai necessari interventi previsti dalla normativa d’emergenza e da tale omissione abbia tratto un interesse o un vantaggio (ad esempio, il solo risparmio di costi per l’adozione delle misure di protezione), ai sensi del D.lgs. 231/01 l’ente sarà responsabile degli eventi infortunistici derivanti dalla contrazione del contagio, quali lesioni gravi e gravissime o omicidio colposo ai danni dei propri dipendenti (art. 25-septies D.lgs. 231/2001).
Inoltre, in aggiunta al summenzionato rischio diretto da contagio, si insinua tutta un’altra serie di rischi indirettamente legati all’emergenza sanitaria tra i quali possiamo citare, in via del tutto esemplificativa:
- reati contro la Pubblica Amministrazione: nell’attuale contesto di emergenza, potrebbero essersi intensificate le occasioni di contatto con la Pubblica Amministrazione. Un esempio, per supportare le aziende nella gestione degli impatti legati all’emergenza Coronavirus, il Governo ha attivato e messo a disposizione delle imprese una serie di ammortizzatori sociali (e.g., CIGO, CIGD, FIS, etc.). Le aziende che vogliano farne richiesta, pertanto, dovranno comunicare una serie di informazioni agli Enti competenti, sulla cui base sarà erogato il trattamento di integrazione salariale. In caso di presentazione di documentazione recante informazioni non veritiere e conseguente indebita erogazione del contributo da parte dello Stato, all’impresa stessa potrebbe essere contestato l’illecito amministrativo (art. 24 D.lgs. 231/2001) derivante dalla commissione del reato di Indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.);
- reati informatici: l’emergenza odierna e il massiccio ricorso allo smart-working stanno mettendo a dura prova la tenuta dei sistemi informativi di tutte le realtà aziendali, si intensifica dunque il rischio di commissione di quei reati che attengono alla sfera informatica (ex art. 24-bis D.lgs. 231/01).
L’AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
Va ricordato, infine, che eventuali cause di non punibilità applicabili alla persona fisica autrice del reato tributario non possono, invece, trovare applicazione nei confronti dell’ente, stante il principio di autonomia della responsabilità dell’ente, ribadito anche dalla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra la responsabilità amministrativa degli enti e l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’IMPLEMENTAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI MODELLI
In conseguenza del mutato panorama normativo e del delicato momento storico che stiamo vivendo, si rende quanto più necessario dotarsi di un modello 231 al fine di preservare la società e i suoi vertici da pesanti sanzioni penali e garantire un efficace controllo dei rischi.
Con riguardo alle società che hanno già adottato un modello ex 231, si ricorda che i modelli che non tengono conto della riforma sono certamente inidonei a prevenire i reati sopra elencati; si consiglia dunque il tempestivo aggiornamento dei modelli 231 e al contempo di far valutare ad un professionista la correttezza e la tenuta dei presidi già contenuti nel modello rispetto ai rischi che originano dall’attuale emergenza.
In particolare, i modelli dovranno prevedere:
- un adeguato programma di formazione del personale con riguardo alla materia fiscale;
- previsione di ruoli e responsabilità nell’ambito dei diversi settori dell’organizzazione in relazione ai rischi fiscali;
- adozione di un sistema amministrativo-contabile adeguato, affiancato da un efficace sistema gestionale;
- adeguati flussi informativi verso l’OdV, tali da consentire allo stesso di individuare anomalie suscettibili di approfondimento;
- introduzione di procedure di rilevazione e gestione del rischio fiscale (es. società “cartiere”);
- adeguati presidi per contenere i rischi direttamente e indirettamente connessi all’attuale emergenza legata alla diffusione del Covid-19.
[1] Si noti che una quota va da 258 a 1549 Euro.
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