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INFOFLASH N.3 TAX MAGGIO 2020

by LDP | May 28, 2020 | infoflash

Per la Suprema Corte anche la società con sede all’estero è responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001

 

La responsabilità ex 231/2001

 

A seguito dell’introduzione del D.lgs. 231/2001, una società può essere chiamata a rispondere del reato commesso nel suo interesse o vantaggio, da un soggetto apicale o da un soggetto ad esso sottoposto, se il reato commesso rientra nel catalogo dei reati 231. La società risponde personalmente ed in via autonoma e la sua responsabilità si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice materiale del reato. Le sanzioni previste dal decreto 231 sono sia pecuniarie (fino ad un massimo di Euro 1.549.000,00), che interdittive (revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione). Ai sensi del citato decreto tuttavia, la società non risponde se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e di aver affidato il controllo sull’aggiornamento e il rispetto dello stesso ad un apposito organismo dotato di poteri di verifica e controllo (c.d. “Organismo di Vigilanza”).

 

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo quanto previsto dalla recente sentenza n. 11626/2020 della Suprema Corte di Cassazione tutte le società rispondono ex D.lgs. 231/2001 per reati commessi sul territorio italiano nel proprio interesse o vantaggio, a prescindere dalla nazionalità e dal luogo ove abbiano la sede legale, nonché a prescindere dall’esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia.

Per la Cassazione infatti la giurisdizione va valutata con riferimento al reato presupposto, “a nulla rilevando che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di modelli non adeguati sia avvenuta all’estero” e da parte di una società estera.

Inoltre, specifica la Suprema Corte, vincolare le sole imprese italiane a sostenere costi organizzativi dai quali sarebbero esenti le società straniere operanti sul territorio italiano rappresenterebbe un’alterazione della libera concorrenza.

 

Il caso

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma aveva inflitto a due società collegate tra loro e riconducibili a una holding internazionale, una sanzione di 600.000 Euro per il vantaggio ottenuto dalla commissione di reati di corruzione semplice e corruzione in atti giudiziari da parte degli amministratori delle società. In particolare, attraverso la dazione di somme di denaro, le società “incriminate” erano riuscite a ottenere la disponibilità di cospicui beni derivanti da un precedente fallimento.

 

La decisione della Suprema Corte

Come evidenziato, la Cassazione tuttavia ha espressamente sancito che anche l’ente straniero, quando opera in Italia, è tenuto ad osservare le leggi italiane, al pari di qualsiasi persona fisica che agisca sul medesimo territorio. A riprova di ciò, evidenzia la Suprema Corte, c’è l’esplicita considerazione, da parte del decreto 231, del caso opposto, quello del reato commesso all’estero da società italiana: ad essere affermata è la giurisdizione nazionale, a meno che non stia procedendo anche lo Stato del luogo dove è stato commesso il fatto.

 

Importanza del Modello Organizzativo

È quindi sempre più importante l’adozione di un Modello Organizzativo che non solo ha la funzione di preservare la società (anche estera), e i suoi vertici, da sanzioni penali che potrebbero incidere sulla continuità aziendale ma ha altresì un impatto positivo su tutta l’organizzazione aziendale in termini di migliore controllo del rischio e presidio di sicurezza e legalità.

 

 

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