GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
Emergenza COVID-19: UE e validità dei formulari A1L’Inps, con messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate, in relazione all’emergenza COVID-19. La validità dei formulari A1 con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel Paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 anche in assenza della richiesta esplicita di deroga, al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità. Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in 2 o più Stati, i formulari A1 rilasciati prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità. · (Inps, messaggio, 15/4/2020, n. 1633) |
SALUTE E SICUREZZA |
Fase 2 coronavirus: il documento tecnico Inail con le misure da adottare nei luoghi di lavoroL’Inail, in data 23 aprile 2020, ha pubblicato un documento tecnico che contiene indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive, per affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione. · (Inail, documento tecnico, 23/4/2020) |
COVID-19: verifica della prevenzione del contagio sui luoghi di lavoroL’INL, con nota n. 149 del 20 aprile 2020, in seguito alla circolare del Ministero dell’interno del 14 aprile 2020, ha prescritto ai propri Uffici territoriali di contribuire, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali nell’emergenza da COVID-19. · (INL, nota, 20/4/2020, n. 149) |
Sicurezza per emergenza COVID-19: opportuno predisporre appendice del DVRL’INL, con nota n. 89 del 13 marzo 2020, ha offerto chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili all’emergenza COVID-19 ai fini della valutazione del rischio e del DVR. L’Ispettorato ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI. L’INL ritiene consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate e adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR, a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs. 81/2008. · (INL, nota, 13/3/2020, n. 89) |
DECRETO LIQUIDITÀ – INDICAZIONI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni operative, tra altro, in relazione a numerosi aspetti lavoristici sui quali è intervenuto il D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità).
Sospensione versamenti tributari
All’articolo 18, D.L. 23/2020, viene prevista una sospensione non generalizzata dei versamenti tributari e contributivi, in scadenza alla metà di aprile e maggio 2020. Tale agevolazione, infatti, è sottoposta a una regolamentazione che si basa, essenzialmente, sulla misura del fatturato o dei corrispettivi effettuati.
Le imprese o gli esercenti arti e professioni – con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia – vengono sostanzialmente suddivisi in 2 categorie:
- soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. Per questi soggetti la sospensione avverrà se gli stessi “hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta”. Stessa considerazione varrà per il corrente mese di aprile, rispetto al mese di aprile 2019;
- soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. Per questi soggetti la sospensione avverrà se gli stessi “hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta”. Stessa considerazione varrà per il corrente mese di aprile, rispetto al mese di aprile 2019. (La valutazione sui ricavi o compensi andrà quindi fatta, nella maggioranza dei casi, in relazione ai ricavi dell’anno 2019, come risultante dalla dichiarazione del periodo).
Si fa notare la distinzione, operata dal Legislatore, tra “ricavi o compensi”, avuto riguardo alla scissione in 2 distinti gruppi di contribuenti, e tra “fatturato o corrispettivi”, quest’ultima in relazione al valore su cui calcolare il decremento mensile, che, se del caso, dà titolo alla proroga dei versamenti.
L’Agenzia delle entrate specifica “che il confronto mensile richiesto (marzo 2020 con marzo 2019 ridotto della percentuale prevista e stessa cosa per aprile) può essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri Iva”. Più oltre, ancor più operativamente, puntualizza che dovranno essere prese “a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura”.
Oggetto della sospensione sono, secondo il disposto normativo:
- le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, ossia Irpef e sue addizionali;
- i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- l’Iva.
La sospensione dei versamenti sopra indicati riguarda “anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019”, così come gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa; per quest’ultimi in relazione alle ritenute effettuate sul reddito da lavoro dipendente e ai contributi previdenziali e premi assicurativi.
Si ricorda che i versamenti sospesi dovranno tuttavia essere “effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
Viene prevista una comunicazione tra enti previdenziali e Agenzia delle entrate, al fine del controllo sul fatturato e, quindi, sulla spettanza della sospensione.
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator – che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – tra molti altri, ad esempio ristoranti, bar, pasticcerie, etc., per il mese di aprile 2020 restano sospesi i versamenti relativi alle ritenute effettuate sul reddito da lavoro dipendente e ai contributi previdenziali e premi assicurativi.
Tale la sospensione è prevista fino al 30 aprile 2020, con successivo versamento del dovuto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. |
Proroga del Durf emesso dall’Agenzia delle entrate
L’articolo 23, D.L. 23/2020, prevede la proroga dei certificati, necessari in materia di appalti, ex articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997, i c.d. Durf, emessi nel mese di febbraio 2020 dall’Agenzia delle entrate; la loro vigenza viene, infatti, prorogata fino al 30 giugno 2020.
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEL CONGEDO COVID CON ALTRI ISTITUTI
Si comunica che l’Inps, con messaggio n. 1621/2020, ha illustrato le compatibilità e le incompatibilità tra il nuovo congedo COVID-19 e i nuovi permessi giornalieri di 12 giorni aggiuntivi dei permessi ex L. 104/1992 rispetto ai 3 mensili già spettanti.
Si ricorda che il congedo:
- è voluto per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole;
- può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);
- può essere fruito alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
L’Inps evidenzia inoltre che:
- i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o del prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso tra il 5 marzo 2020 e la fine della sospensione dei servizi scolastici, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dal 5 marzo 2020 e per un periodo non superiore a 15 giorni;
- durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa o con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della L. 104/1992, etc.);
- il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione o nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in 2 stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano 2 nuclei diversi, è necessario che abbiano 2 diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori a uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore;
- sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti: non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo o sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Tuir (pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro). Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.
Di seguito si propone uno schema riepilogativo delle situazioni compatibili/incompatibili rispetto alla fruizione degli istituti menzionati.
Congedo COVID-19 |
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Situazioni compatibili | Situazioni incompatibili |
Malattia dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare | Congedo COVID fruito da altro genitore dello stesso nucleo familiare |
Prestazione di lavoro in modalità smart working dell’altro genitore | Richiesta del bonus baby-sitting presentata da uno dei due genitori appartenenti al nucleo familiare |
Contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare | Contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare |
Contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare | Contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri ex articoli 39 e 40, D.Lgs. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio |
In presenza di lavoratore a tempo parziale nel nucleo familiare, l’altro genitore può fruirne anche durante le giornate di pausa contrattuale del lavoratore part-timer | Genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Se la cessazione dell’attività lavorativa interviene durante la fruizione del congedo COVID-19, lo stesso si interrompe con la cessazione del rapporto di lavoro e le giornate successive non sono computate né indennizzate.
L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro |
In presenza di lavoratore intermittente nel nucleo familiare, l’altro genitore può fruirne anche durante le giornate di pausa contrattuale del lavoratore a chiamata | |
Congedo di maternità/paternità dell’altro genitore dello stesso nucleo familiare per altro figlio | Congedo di maternità/paternità dell’altro genitore per lo stesso figlio |
Percezione di una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020 (600 euro), sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare | Il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19 |
Se un genitore è beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio | Contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito (Cigo, Cigs, Cigd, assegno ordinario, Cisoa, NASpI, DIS-COLL, etc.).
In caso di beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo per i giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata |
Sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19 | |
Prolungamento del congedo parentale ex articolo 33, D.Lgs. 151/2001, anche fruito per lo stesso figlio | |
Permessi ex articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori), anche se fruiti per lo stesso figlio | |
Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, anche fruito per lo stesso figlio | |
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio purché chi fruisce dell’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile
La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è comunque compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli |
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio se chi fruisce dell’indennità di maternità/paternità non stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile |
Permessi aggiuntivi 12 giorni |
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Situazioni compatibili | Situazioni incompatibili |
Permessi ex articolo 33, comma 6, L. 104/1992, anche per lo stesso figlio nell’arco dello stesso mese | Cig/Fis con sospensione a zero ore |
Permessi ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992, anche per lo stesso figlio nell’arco dello stesso mese | |
Prolungamento congedo parentale ex articolo 33, D.Lgs. 151/2001, per figli con disabilità anche per il medesimo figlio nell’arco dello stesso mese | |
Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, anche per il medesimo figlio nell’arco dello stesso mese | |
Cig/Fis con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionandole in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale |
LDP PAYROLL rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
De Carlo Arianna – adecarlo@ldp-payroll.com
Head of Payroll Department